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Titolo
I
Disposizioni
Generali
ART.1
E’
costituita l’Associazione Culturale
Ricreativa denominata: Amici della Morra
. L’Associazione
ha sede in Aiello del Friuli.
L’Associazione
culturale ricreativa è una libera associazione di fatto
amministrativamente autonoma, regolata a norma dell’art. 18 della
Costituzione e dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile. Non ha fini
di lucro.
Titolo
II
Finalità
e attività dell’associazione
ART.2
L’associazione
senza fini di lucro né diretto né indiretto, si pone come fine
prioritario la valorizzazione e la diffusione a livello regionale, ma
non solo, del gioco della morra; essa opera nei settori:
·
sportivo
·
sociale
·
culturale
·
ricreativo
L’associazione
ha lo scopo di :
·
organizzare
manifestazioni nei campi sopra elencati tali da ricreare nel paese il
piacere di condividere divertimenti e svaghi;
·
valorizzare la
zona facendo riscoprire e apprezzare tutto il patrimonio culturale
storico e ambientale della comunità.
L’associazione
“Amici della morra” per perseguire le predette finalità si avvarrà:
·
delle prestazioni
degli Associati che offrono gratuitamente le proprie competenze a abilità
professionali;
·
dell’attuazione
di propri autonomi progetti, o mediante l’adesione a progetti di Enti
Pubblici e Privati che siano in armonia con le finalità
dell’Associazione stessa;
·
dell’opera di
dipendenti e collaboratori, purché non Soci dell’Associazione,
retribuiti in conformità con il comma 4, art.3 della Legge 266/91.
Titolo
III
I
soci
ART.3
Possono
aderire all’Associazione tutte coloro che ne condividono le finalità
istituzionali e siano mosse da spirito di solidarietà.Il consiglio
direttivo può accogliere l’adesione di persone giuridiche, nella
persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione
dall’istituzione interessata.
Si
distinguono le seguenti categorie di soci:
·
soci fondatori:
coloro che hanno sottoscritto l’atto di costituzione e il presente
statuto;
·
soci ordinari:
coloro che saranno ammessi successivamente alla stipula del presente
atto;
·
soci sostenitori: coloro che aderiranno al fine di dare sostegno
economico alle attività dell’Associazione;
·
soci onorari:
coloro che hanno fornito un particolare contributo alla vita
dell’Associazione stessa.
I
soci Sostenitori ed Onorari non sono soggetti ad elettorato attivo e
passivo, e non hanno diritto di voto nelle Assemblee. I soci
dell’Associazione non hanno diritto ad alcun compenso per l’attività
prestata se non il rimborso delle spese effettivamente sostenute, nei
limiti di quanto disposto dal Regolamento interno, o da quanto
deliberato dal Consiglio Direttivo.
La
perdita della qualifica di socio e la conseguente esclusione
dall’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo e da
conseguente ratifica dell’Assemblea e può verificarsi per gravi fatti
a carico del socio, per inadempienze, per comportamenti contrastanti con
le finalità dell’Associazione o per decesso. L’esclusione ha
effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento
di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia
stata deliberata. Tale provvedimento dovrà essere accompagnato da
motivazioni che saranno sottoposte all’Assemblea.
I
soci sono obbligati:
·
ad osservare le
norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi
sociali;
·
a versare la
quota associativa stabilita dall’Assemblea;
·
a svolgere le
attività preventivamente concordate;
·
a mantenere un
comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.
I
soci hanno il diritto :
·
di partecipare
alle assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa
annuale e, se maggiorenni, di votare direttamente o per delega (massimo
una);
·
di partecipare
alle attività promosse dall’associazione;
·
di recedere,
dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo.
Ogni
associato maggiore di età ha diritto di voto per l’approvazione del
bilancio, per le modificazioni dello statuto, per la nomina degli organi
direttivi dell’associazione e per altre decisioni su cui è richiesto
il voto.
Ogni
socio deve essere registrato in apposito registro.
Titolo
IV
Organi
Sociali
ART.4
Sono
organi dell’Associazione:
L’Assemblea
dei Soci;
Il
Consiglio Direttivo
Il
Presidente del Consiglio Direttivo
Il
Vicepresidente del Consiglio Direttivo
Il
Segretario
Il
Tesoriere;
Il
Collegio dei revisori
Il
Comitato dei garanti
ART.5
L’Assemblea dei Soci
L’Assemblea
è composta da tutti gli aderenti all’Associazione che sono in regola
con il pagamento della quota associativa annuale.
L’Assemblea
si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del
bilancio consuntivo (entro il 30 giugno). Essa inoltre:
Provvede
alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente, del Vice
Presidente.
Delinea
gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione.
Delibera
sulle modifiche al presente Statuto.
Approva
gli eventuali Regolamenti che possono disciplinare l’attività
dell’Associazione.
Delibera
sull’eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque
denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’associazione stessa qualora ciò sia consentito dalla legge e dal
presente Statuto.
Delibera
sullo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la
devoluzione del suo patrimonio.
l’Assemblea
è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno,
oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli aderenti
all’Associazione.
La
convocazione dell’Assemblea deve effettuarsi mediante avviso almeno 8
giorni prima della adunanza contenenti l’ordine del giorno, il luogo,
la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere
fissata almeno mezz’ora dopo la prima. In mancanza dell’adempimento
delle suddette formalità, l’Assemblea si reputa validamente
costituita quando siano presenti o rappresentanti di tutti gli associati
con diritto di voto o tutti i componenti il Consiglio Direttivo.
Per
la validità delle deliberazioni dell’Assemblea, così in prima come
in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei
presenti. Tuttavia, per lo scioglimento
e la liquidazione dell’Associazione l’Assemblea, sia in prima
che in seconda convocazione, delibererà con il voto favorevole dei 3/5
dei presenti.
Gli
associati che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire
personalmente all’assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare
soltanto da un altro associato che non sia membro del Consiglio
Direttivo, mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare
un numero illimitato di Associati. Le deleghe debbono essere conservate
tra gli atti sociali.
ART.6
Il Consiglio Direttivo
L’Associazione
è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta
dell’Assemblea, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici)
membri, compresi il Presidente ed il Vice Presidente. Il Consiglio
Direttivo resta in carica 4
(quattro) anni, salvo dimissioni. Qualora venga a mancare un
consigliere, il Consiglio provvede a sostituirlo per cooptazione, ai
sensi dell’art. 2386 del codice civile.
Il
Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente, può
delegare, determinandole nelle deliberazioni, parte delle proprie
attribuzioni di uno dei Consiglieri.
Il
Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle
quali sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda
a almeno due Consiglieri La convocazione è fatta a mezzo lettera da
spedirsi on meno di 5 giorni prima dell’adunanza e, ei casi urgenti a
mezzo telegramma o telefax, in modo che i Consiglieri ne siano informati
un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi
intervenga la maggioranza del Consiglio in carica. Le deliberazioni sono
prese maggioranza assoluta
dei voti . Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale quello del
Presidente dell’adunanza, nelle
votazioni segrete la parità equivale al rigetto.
Dalla
nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso
delle spese documentate sostenute per ragione dell’ufficio ricoperto.
ART.7
Il Presidente
Al
Presidente dell’Associazione spetta la rappresentanza
dell’Associazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Su
deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la
rappresentanza dell’Associazione anche ad estranei al consiglio
stesso, se nel caso, con idonea procura.
Al
Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive
emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il
Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione;
in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche
compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve
contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo
operato.
Il
Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne
cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon
andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza
dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ve se presenti
la necessità.
Il
Presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre
per l’approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea,
corredandoli di idonee relazioni.
ART.8
Il Vicepresidente
Il
Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni
qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il
solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova
dell’adempimento del Presidente.
ART.9
Il Segretario
Il
segretario redige i verbali dell’assemblea e delle sedute del
consiglio direttivo. Redige il protocollo della corrispondenza e tiene
aggiornato l’elenco dei soci.
ART.10
Il Tesoriere
Il
tesoriere cura la gestione della cassa dell’associazione e ne tiene la
contabilità, effettua le relative modifiche, controlla la tenuta dei
libri contabili, predispone( dal punto di vista contabile) il bilancio
consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione
contabile.
ART.11
Il Collegio dei revisori dei conti
Il
collegio dei revisori dei conti costituisce l’organismo di controllo,
ed è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.I componenti
di tale organismo sono eletti dall’assemblea dei soci e possono essere
scelti anche al di fuori dei soci, tra professionisti di qualificata
esperienza, con l’esclusione dei membri del consiglio direttivo.L’organismo
ha il compito di esercitare le funzioni di cui all’art. 2403 e segg.
del c.c..Suo compito e quello di predisporre una relazione, poi
trascritta nell’apposito registro dei revisori dei conti, sul bilancio
preventivo e quello consuntivo.
I
membri dell’organismo di controllo possono partecipare alle riunioni
del consiglio direttivo con parere consultivo.
ART.12
Il Comitato dei Garanti
Il
L’assemblea può eleggere un comitato dei garanti costituito da uno o
più componenti, scelti anche tra i non soci.
Il
comitato ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati,
tra questi e l’associazione tra i suoi organi, tra i membri degli
organi e tra gli organi stessi.
Giudica
ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è
inappellabile.
I
membri del comitato dei garanti possono partecipare alle riunioni del
consiglio direttivo con parere consultivo.
Titolo
V
Il
patrimonio e le entrate dell’organizzazione
ART.13
Il
patrimonio dell’associazione è costituito da :
·
beni mobili e
immobili e danaro pervenuti all’associazione per donazione o
successione;
·
i beni di ogni
specie acquistati dall’associazione sempre destinati alla
realizzazione delle sue finalità.
I
beni mobili di proprietà degli associati o di terzi dati in uso
all’associazione, si intendono, salvo patto contrario concessi in
comodato gratuito.
I
beni possono essere acquistati dall’associazione e sono ad essa
intestati e risultano elencati nell’inventario che è depositato
presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli
associati.
Le
entrate dell’organizzazione sono costituite da:
·
proventi
derivanti dal proprio patrimonio;
·
contributi di
privati;
·
contributi dello
Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al
sostegno di specifiche e documentate attività o progetti:
·
contributi di
organismi internazionali;
·
donazioni e
lasciti testamentari;
·
rimborsi
derivanti da convenzioni;
·
entrate derivanti
da attività commerciali e produttive marginali;
·
quote
associative;
·
ogni
altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.
Titolo
VI
Il
bilancio
ART.14
Il
bilancio dell’associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31
dicembre di ciascun anno.
Il
bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al
periodo di un anno, è predisposto dal consiglio direttivo ed è
approvato dall’assemblea con la maggioranza dei presenti entro il
giorno 30 aprile di ciascun anno.
Entro
il mese di dicembre di ciascun anno il consiglio direttivo deve
sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci il bilancio
preventivo dell’esercizio successivo, previa predisposizione della
relazione da parte del collegio dei revisori dei conti.
E’
fatto divieto di distribuire ,anche in modo indiretto, eventuali avanzi
di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita
dell’associazione .
Gli
utili e gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti
nell’associazione per la realizzazione delle attività istituzionali.
Titolo
VII
Modifiche
dello Statuto e scioglimento
ART.15
Lo
statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’associazione.
Esso
costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività
dell’associazione stessa. Il presente statuto può essere modificato
con deliberazione straordinaria dell’assemblea, con la presenza di
almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti, a norma dell’art.21 c.c.
ART.16
Lo
scioglimento o la cessazione dell’associazione sono deliberati
dall’assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre
quarti degli associati.
In
caso di scioglimento o cessazione dell’associazione, i beni rimanenti
dopo la liquidazione verranno devoluti ad altre associazioni operanti in
materie di analogo settore.
E’
fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di
gestione agli associati.
Titolo
VIII
Disposizioni
finali
ART.17
Per
disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far
riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro 1 del
Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del
Codice Civile.
Letto
ed approvato nella seduta del giorno 15 del mese di
novembre 2004

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