Titolo I

Disposizioni Generali

 

ART.1

E’ costituita l’Associazione  Culturale Ricreativa denominata: Amici della Morra . L’Associazione ha sede in Aiello del Friuli. L’Associazione culturale ricreativa è una libera associazione di fatto amministrativamente autonoma, regolata a norma dell’art. 18 della Costituzione e dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile. Non ha fini di lucro.

 

Titolo II

Finalità e attività dell’associazione

 

ART.2

L’associazione senza fini di lucro né diretto né indiretto, si pone come fine prioritario la valorizzazione e la diffusione a livello regionale, ma non solo, del gioco della morra; essa opera nei settori:

·   sportivo

·   sociale

·   culturale

·   ricreativo

L’associazione ha lo scopo di :

·   organizzare manifestazioni nei campi sopra elencati tali da ricreare nel paese il piacere di condividere divertimenti e svaghi;

·   valorizzare la zona facendo riscoprire e apprezzare tutto il patrimonio culturale storico e ambientale della comunità.

L’associazione “Amici della morra” per perseguire le predette finalità si avvarrà:

·   delle prestazioni degli Associati che offrono gratuitamente le proprie competenze a abilità professionali;

·   dell’attuazione di propri autonomi progetti, o mediante l’adesione a progetti di Enti Pubblici e Privati che siano in armonia con le finalità dell’Associazione stessa;

·   dell’opera di dipendenti e collaboratori, purché non Soci dell’Associazione, retribuiti in conformità con il comma 4, art.3 della Legge 266/91.

 

Titolo III

I soci

 

ART.3

Possono aderire all’Associazione tutte coloro che ne condividono le finalità istituzionali e siano mosse da spirito di solidarietà.Il consiglio direttivo può accogliere l’adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dall’istituzione interessata.

 

Si distinguono le seguenti categorie di soci:

·   soci fondatori: coloro che hanno sottoscritto l’atto di costituzione e il presente statuto;

·   soci ordinari: coloro che saranno ammessi successivamente alla stipula del presente atto;

·   soci sostenitori: coloro che aderiranno al fine di dare sostegno economico alle attività dell’Associazione;

·   soci onorari: coloro che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell’Associazione stessa.

 

I soci Sostenitori ed Onorari non sono soggetti ad elettorato attivo e passivo, e non hanno diritto di voto nelle Assemblee. I soci dell’Associazione non hanno diritto ad alcun compenso per l’attività prestata se non il rimborso delle spese effettivamente sostenute, nei limiti di quanto disposto dal Regolamento interno, o da quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.

 

La perdita della qualifica di socio e la conseguente esclusione dall’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo e da conseguente ratifica dell’Assemblea e può verificarsi per gravi fatti a carico del socio, per inadempienze, per comportamenti contrastanti con le finalità dell’Associazione o per decesso. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata. Tale provvedimento dovrà essere accompagnato da motivazioni che saranno sottoposte all’Assemblea.

 

I soci sono obbligati:

·   ad osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

·   a versare la quota associativa stabilita dall’Assemblea;

·   a svolgere le attività preventivamente concordate;

·   a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.

 

I soci hanno il diritto :

·   di partecipare alle assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale e, se maggiorenni, di votare direttamente o per delega (massimo una);

·   di partecipare alle attività promosse dall’associazione;

·   di recedere, dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo.

 

Ogni associato maggiore di età ha diritto di voto per l’approvazione del bilancio, per le modificazioni dello statuto, per la nomina degli organi direttivi dell’associazione e per altre decisioni su cui è richiesto il voto.

Ogni socio deve essere registrato in apposito registro.

 

Titolo IV

Organi Sociali

 

ART.4

Sono organi dell’Associazione:

L’Assemblea dei Soci;

Il Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo

Il Segretario

Il Tesoriere;

Il Collegio dei revisori

Il Comitato dei garanti

 

ART.5 L’Assemblea dei Soci

L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 giugno). Essa inoltre:

Provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente, del Vice Presidente.

Delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione.

Delibera sulle modifiche al presente Statuto.

Approva gli eventuali Regolamenti che possono disciplinare l’attività dell’Associazione.

Delibera sull’eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto.

Delibera sullo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

l’Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli aderenti all’Associazione.

La convocazione dell’Assemblea deve effettuarsi mediante avviso almeno 8 giorni prima della adunanza contenenti l’ordine del giorno, il luogo, la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno mezz’ora dopo la prima. In mancanza dell’adempimento delle suddette formalità, l’Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentanti di tutti gli associati con diritto di voto o tutti i componenti il Consiglio Direttivo.

Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei presenti. Tuttavia, per lo scioglimento  e la liquidazione dell’Associazione l’Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà con il voto favorevole dei 3/5 dei presenti.

Gli associati che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare un numero illimitato di Associati. Le deleghe debbono essere conservate tra gli atti sociali.

 

ART.6 Il Consiglio Direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell’Assemblea, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici) membri, compresi il Presidente ed il Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo  resta in carica 4 (quattro) anni, salvo dimissioni. Qualora venga a mancare un consigliere, il Consiglio provvede a sostituirlo per cooptazione, ai sensi dell’art. 2386 del codice civile.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente, può delegare, determinandole nelle deliberazioni, parte delle proprie attribuzioni di uno dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda a almeno due Consiglieri La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi on meno di 5 giorni prima dell’adunanza e, ei casi urgenti a mezzo telegramma o telefax, in modo che i Consiglieri ne siano informati un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza del Consiglio in carica. Le deliberazioni sono prese  maggioranza assoluta dei voti . Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale quello del Presidente dell’adunanza,  nelle votazioni segrete la parità equivale al rigetto.

Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragione dell’ufficio ricoperto.

 

ART.7 Il Presidente

Al Presidente dell’Associazione spetta la rappresentanza dell’Associazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell’Associazione anche ad estranei al consiglio stesso, se nel caso, con idonea procura.

Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce  circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ve se presenti la necessità.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre per l’approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea,  corredandoli di idonee relazioni.

 

ART.8 Il Vicepresidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell’adempimento del Presidente.

 

ART.9 Il Segretario

Il segretario redige i verbali dell’assemblea e delle sedute del consiglio direttivo. Redige il protocollo della corrispondenza e tiene aggiornato l’elenco dei soci.

 

ART.10 Il Tesoriere

Il tesoriere cura la gestione della cassa dell’associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative modifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone( dal punto di vista contabile) il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

 

ART.11 Il Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti costituisce l’organismo di controllo, ed è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.I componenti di tale organismo sono eletti dall’assemblea dei soci e possono essere scelti anche al di fuori dei soci, tra professionisti di qualificata esperienza, con l’esclusione dei membri del consiglio direttivo.L’organismo ha il compito di esercitare le funzioni di cui all’art. 2403 e segg. del c.c..Suo compito e quello di predisporre una relazione, poi trascritta nell’apposito registro dei revisori dei conti, sul bilancio preventivo e quello consuntivo.

I membri dell’organismo di controllo possono partecipare alle riunioni del consiglio direttivo con parere consultivo.

 

ART.12 Il Comitato dei Garanti

Il L’assemblea può eleggere un comitato dei garanti costituito da uno o più componenti, scelti anche tra i non soci.

Il comitato ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l’associazione tra i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.

Giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

I membri del comitato dei garanti possono partecipare alle riunioni del consiglio direttivo con parere consultivo.

 

Titolo V

Il patrimonio e le entrate dell’organizzazione

 

ART.13

Il patrimonio dell’associazione è costituito da :

·   beni mobili e immobili e danaro pervenuti all’associazione per donazione o successione;

·   i beni di ogni specie acquistati dall’associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità.

I beni mobili di proprietà degli associati o di terzi dati in uso all’associazione, si intendono, salvo patto contrario concessi in comodato gratuito.

I beni possono essere acquistati dall’associazione e sono ad essa intestati e risultano elencati nell’inventario che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli associati.

Le entrate dell’organizzazione sono costituite da:

·   proventi derivanti dal proprio patrimonio;

·   contributi di privati;

·   contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti:

·   contributi di organismi internazionali;

·   donazioni e lasciti testamentari;

·   rimborsi derivanti da convenzioni;

·   entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

·   quote associative;

·   ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

 

Titolo VI

Il bilancio

 

ART.14

Il bilancio dell’associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno, è predisposto dal consiglio direttivo ed è approvato dall’assemblea con la maggioranza dei presenti entro il giorno 30 aprile di ciascun anno.

Entro il mese di dicembre di ciascun anno il consiglio direttivo deve sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci il bilancio preventivo dell’esercizio successivo, previa predisposizione della relazione da parte del collegio dei revisori dei conti.

E’ fatto divieto di distribuire ,anche in modo indiretto, eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’associazione .

Gli utili e gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti nell’associazione per la realizzazione delle attività istituzionali.

 

Titolo VII

Modifiche dello Statuto e scioglimento

 

ART.15

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’associazione.

Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa. Il presente statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria dell’assemblea, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, a norma dell’art.21 c.c.

 

ART.16

Lo scioglimento o la cessazione dell’associazione sono deliberati dall’assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento o cessazione dell’associazione, i beni rimanenti dopo la liquidazione verranno devoluti ad altre associazioni operanti in materie di analogo settore.

E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione agli associati.

 

Titolo VIII

Disposizioni finali

 

ART.17

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro 1 del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile.

Letto ed approvato nella seduta del giorno 15 del mese di novembre 2004